la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Definizioni generali
 
   1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  delinisce:  1.  Pubblica
fognatura:  un'opera,  o  un  complesso  di  opere,  che   raccoglie,
allontana e scarica le acque meteoriche e/o di riliuto provenienti da
insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici,  gestito  dagli
Enti  di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1979,
n. 650.
   2.  Impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso
di opere edili e/o elettromeccaniche o  ogni  altro  sistema  atto  a
ridurre  il  carico  inquinante  organico e inorganico presente nelle
acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici.
   3.   Volume   di  scarico  della  pubblica  fognatura:  il  volume
giornaliero medio di acque reflue  proveniente  dalle  reti  fognarie
scaricato   in   tempo  secco,  misurato  l'Autorita'  competente  al
controllo al  terminale  della  rete  stessa,  nel  mese  di  massima
produzione dello scarico.
   4.   Scarico   puntuale:  lo  scarico  da  insediamenti  civili  o
produttivi  effettuato  in   qualunque   ricettore   al   solo   fine
dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso. Tale scarico
rientra nell'ambito di applicazione della legge 10  maggio  1976,  n.
319 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale del
22 giugno 1979, n. 31, nonche' della presente legge.
   5.  Spandimento  su  terreno:  l'operazione di smaltimento ai fini
agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o  produttivi.
Tale  smaltimento, inteso come fase di trattamento dei reflui rientra
nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
   6. Volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero
medio di acque reflue scaricate misurato dall'Autorita' competente al
controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso.
   7.  P.R.Q.A.:  il  Piano  Regionale  per  la  qualita' delle acque
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 1 aprile 1981, n.
107-2905.