la seguente legge: Art. 1. Definizioni generali 1. Ai fini della presente legge si delinisce: 1. Pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di riliuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli Enti di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650. 2. Impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche o ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici. 3. Volume di scarico della pubblica fognatura: il volume giornaliero medio di acque reflue proveniente dalle reti fognarie scaricato in tempo secco, misurato l'Autorita' competente al controllo al terminale della rete stessa, nel mese di massima produzione dello scarico. 4. Scarico puntuale: lo scarico da insediamenti civili o produttivi effettuato in qualunque ricettore al solo fine dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso. Tale scarico rientra nell'ambito di applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale del 22 giugno 1979, n. 31, nonche' della presente legge. 5. Spandimento su terreno: l'operazione di smaltimento ai fini agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi. Tale smaltimento, inteso come fase di trattamento dei reflui rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. 6. Volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero medio di acque reflue scaricate misurato dall'Autorita' competente al controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso. 7. P.R.Q.A.: il Piano Regionale per la qualita' delle acque approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 1 aprile 1981, n. 107-2905.